Il Decreto Legislativo n. 151/2015 emanato in attuazione della legge 183/2014 (Jobs Act), disciplina gli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità.
Nel caso di Persone con disabilità intellettiva e psichica, gli incentivi possono avere una durata più lunga, ed essere concessi anche nel caso di contratti a tempo determinato.
Tali disposizioni di legge, prevedono la concessione di un contributo del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per la durata di 60 mesi per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, assunto per un periodo non inferiore ai dodici mesi e per tutta la durata del contratto, sia esso a tempo determinato o indeterminato. Inoltre, l’art. 4 – comma 3 bis della legge n. 68/99, come modificato dal decreto legislativo 151/2015 e corretto con decreto legislativo n. 185/2016, prevede che i lavoratori, già disabili prima dell’inizio del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite collocamento mirato, sono computati nella quota di riserva nel caso in cui abbiamo una riduzione della capacità lavorativa pari al 45% per i disabili intellettivi e psichici, accertata dagli organi competenti.